• Piazza della Maddalena 53 - 00186, Roma
  • Tel. +39.06 899 28 151-2-3-4
  • info@salutesviluppo.org

Benefici fiscali

La tua donazione gode di benefici fiscali!

Tutte le donazioni a Salute e Sviluppo godono di benefici fiscali, devi solo scegliere se dedurre o detrarre l’importo donato. Essendo Salute e Sviluppo sia una ONG – Organizzazione Non Governativa (http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/Partner/ONG/ONG.asp) – che una ONLUS – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (art. 10, comma 8, del D.Lgs 460/1197) – il privato o l’impresa, che effettuano una donazione, possono decidere liberamente il trattamento fiscale di cui beneficiare.
A seconda della normativa applicata alla donazione, le agevolazioni previste sono infatti differenti.

 

Sei una persona fisica?

Hai due possibilità in base alla normativa applicata alle donazioni effettuate a favore delle
ONLUS.
Scegli se:
– detrarre dall’imposta lorda il 30% dell’importo donato, fino ad un massimo di 30.000 euro
(art. 83, comma 1 del D. Lgs 117);
– o dedurre dal tuo reddito le donazioni, in denaro o in natura, per un importo non superiore al
10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000,00 euro
annui (art. 83, comma 2 del D. Lgs 117/17).

Se l’importo da dedurre è maggiore del reddito complessivo diminuito da altre deduzioni, l’eccedenza può essere computata negli anni successivi fino al 4° (art. 83, comma 2 D.L. 117, 3 luglio 2017).

In alternativa, in base al regime fiscale applicato alle erogazioni liberali alle ONG, hai un’altra
possibilità:
– dedurre dal tuo reddito le donazioni per un importo non superiore al 2% del reddito
complessivo dichiarato (art. 10, comma 1 lettera g del D.P.R. 917/86).

Se non sai qual è la soluzione più adatta a te, rivolgiti al tuo consulente di fiducia o al tuo CAF.

Sei una società?

Allora puoi:
– dedurre dal reddito le donazioni per un importo non superiore a 30.000,00 euro o al 2% del
reddito d’impresa dichiarato (art.100, comma 2 lettera h del D.P.R. 917/86);
– o dedurre dal reddito le donazioni, in denaro o in natura, per un importo non superiore al 10%
del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui
(art. 83, comma 2 del D. Lgs 117/17).

Se l’importo da dedurre è maggiore del reddito complessivo diminuito da altre deduzioni, l’eccedenza può essere computata negli anni successivi fino al 4° (art. 83, comma 2 D.L. 117, 3 luglio 2017).

Sia che tu sia un privato o che tu sia un’impresa, non dimenticare di conservare:
– la ricevuta di versamento, nel caso di donazione con bollettino postale;
– l’estratto conto della carta di credito, per donazioni con carta di credito;
– l’estratto conto del tuo conto corrente (bancario o postale), in caso di bonifico o RID.

N.B. Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro. Le donazioni in contante non rientrano in alcuna agevolazione.