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Legge Regione Abruzzo

Legge per il volontariato sanitario Regione Abruzzo

 

L.R. 8-2-2005 n. 6
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005).

 

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 25 febbraio 2005, n. 3 straordinario.

 

Art. 196-bis
Invio del personale ASL nei paesi in via di sviluppo o teatro di conflitti armati.
1. La Regione, nel quadro degli aiuti internazionali ai paesi in via di sviluppo o teatro di conflitti armati, sostiene le Organizzazioni non governative (ONG) riconosciute dal Governo Italiano e responsabili dell’attuazione di progetti specifici di intervento, attraverso l’attività di volontariato del personale di professioni sanitarie dipendente dalle strutture sanitarie pubbliche dell’Abruzzo.
2. Per i fini di cui al comma 1, il personale delle professioni sanitarie dipendente dalle strutture pubbliche dell’Abruzzo, disponibile a svolgere attività di volontariato all’estero, per l’attuazione di progetti specifici gestiti dalla ONG, può usufruire di non più di trenta giorni di aspettativa retribuita per ciascun anno solare.
3. I periodi di aspettativa di cui al comma 2 sono conteggiati agli effetti dell’anzianità di servizio sia per il calcolo del trattamento di fine rapporto sia per il trattamento di quiescenza.
4. L’Assessore regionale alla Sanità entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge ne dispone l’attuazione.
5. Per gli anni successivi, l’Assessore regionale alla sanità, entro il 31 gennaio assegna alle strutture pubbliche le risorse necessarie sulla base delle richieste pervenute entro il 30 novembre dell’anno precedente.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in € 200.000,00 (duecentomila), per l’anno 2005 si provvede con le risorse già iscritte nell’ambito della UPB 12.01.001 con istituzione di apposito capitolo di spesa denominato: Oneri derivanti dall’invio del personale ASL nei paesi in via di sviluppo o teatro di conflitti armati, con uno stanziamento per competenza e cassa di € 200.000,00.
7. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

 

Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 77, L.R. 9 novembre 2005, n. 33