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Legge Regione Lazio

Legge per il volontariato sanitario Regione Lazio

 

L.R. 27 Febbraio 2004, n. 2
Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004 (1)

 

Art. 71
(Progetti di intervento nel quadro di aiuti internazionali attuati dalle Organizzazioni non Governative “ONG”)

 

1. La Regione, nel quadro degli aiuti internazionali ai Paesi in via di sviluppo o teatro di conflitti armati, sostiene le Organizzazioni non Governative (ONG) riconosciute dal Governo italiano e responsabili dell’attuazione di progetti specifici di intervento, attraverso l’attività di volontariato del personale delle professioni sanitarie dipendente dalle strutture sanitarie pubbliche del Lazio. (4)

 

2. Per i fini di cui al comma 1, personale delle professioni sanitarie dipendente dalle strutture sanitarie pubbliche del Lazio, disponibile a svolgere attività di volontariato all’estero, per l’attuazione di progetti specifici gestiti dalle ONG, può usufruire di non più di trenta giorni di aspettativa retribuita per ciascun anno solare. (5)

 

3. I periodi di aspettativa di cui al comma 2 sono conteggiati agli effetti dell’anzianità di servizio sia per il calcolo del trattamento di fine rapporto che per il trattamento di quiescenza.

 

4. Gli oneri relativi all’attuazione della presente legge, valutati in euro 1.500.000,00 per ciascun anno, gravano sulla UPB H11 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale e pluriennale della Regione Lazio.